Trascorso il periodo di prova di 40 giorni l’Ente, ai fini di regolarizzare la posizione dell’ospite, propone al familiare di riferimento il cambio di residenza. L’ufficio competente gestirà la pratica amministrativa senza nessun onere a carico dell’ospite. Trascorsi 2 anni, ai sensi del DPR n. 223 del 30.05.1989, art. 8, l’Ente provvederà d’ufficio al cambio di residenza.
E' opportuno al momento dell’accoglimento provvedere, in
caso di non utilizzo, alla disdetta del canone di abbonamento RAI. Su
richiesta del familiare da presentare presso la segreteria dell’Ente
l’ufficio
competente rilascerà apposita dichiarazione.
E' possibile per le persone non autosufficienti presentare
richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile per poter aver
diritto
all’esenzione totale o parziale dal pagamento ticket, alla fornitura
gratuita
di protesi e ausili e in caso di invalidità al 100% “ con necessità di
assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita” dell’indennità di accompagnamento .
Per informazioni più dettagliate e la modulistica necessaria ci si può
rivolgere all’ufficio di servizio sociale dell’Ente.
In caso di anziani non più in grado di gestire autonomamente i propri interessi sia per deficit fisici che mentali è possibile richiedere al Giudice Tutelare la nomina di un Amministratore di Sostegno, di un Curatore o in caso di totale incapacità di un Tutore. I familiari interessati possono rivolgersi all’ufficio di servizio sociale per maggiori informazioni.
Se l’ospite accolto presso la struttura viveva in precedenza da solo, è necessario ricordare ai familiari di riferimento o all’ospite stesso, di informare l’ufficio tributi del comune di provenienza del cambio di residenza, al fine della sospensione del pagamento della tassa rifiuti.