Approvato con deliberazione n. 4 in data 11.01.2000
CO.RE.CO. - VE - n. 386 del 18.01.2000
E’ costituita l’I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) denominata “LA PIEVE” la cui natura giuridica è definita dalla L. n. 6972 del 17/07/1890.
Tale IPAB sorge dalla fusione delle seguenti II.PP.A.B.:
Centro Servizi per Anziani “Brogliati – Contro” con sede a Breganze in via Pieve, 42.
Istituito, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2261 del 28 dicembre 1983, dalla fusione di due Istituzioni: l’Opera Pia Commisseria Brogliati, sorta per volontà testamentaria del dott. Giovanni Brogliati con lo scopo di soccorrere a domicilio gli infermi poveri del Comune di Breganze, e il Pio Istituto Contro, eretto nel 1904 con lo scopo di raccogliere ed educare gli orfani poveri e di ricoverare i vecchi poveri ed inabili al lavoro del Comune di Breganze.
Scuola Materna “Giovanni Fioravanzo” con sede a Breganze in Piazza Mazzini, 36.
Istituita con Decreto del Presidente della Repubblica
n. 528 del 28.06.1949, per volontà della Sig.na Irene Fioravanzo
espressa con testamento pubblico il 12.10.1939 allo scopo di donare al
paese un servizio per l’infanzia.
ARTICOLO 2 – SEDE E CENTRI DI SERVIZIO –
La sede legale dell’IPAB “LA PIEVE” è in via Pieve,
42 – Breganze -.
L’IPAB “LA PIEVE” è costituita dai seguenti Centri di servizio alla
persona che mantengono ciascuno la propria denominazione:
- Centro Servizi per Anziani “Brogliati – Contro” con sede a Breganze in
via Pieve, 42;
- Scuola Materna “Giovanni Fioravanzo” con sede a Breganze in Piazza
Mazzini, 36.
Ad essi potranno essere aggiunti Centri Servizio di nuova istituzione.
L’Ente persegue i seguenti scopi con la realizzazione delle seguenti attività a favore della comunità locale e comunque nei limiti della Regione Veneto:
1. Assistenza e servizi residenziali,
semi-residenziali e domiciliari agli anziani.
2. Amministrare e gestire servizi materno-infantili e altre eventuali
strutture prematerne o scolastiche per minori mediante una azione
educativa ispirata ad una concezione cristiana della vita (considerando
tale indirizzo immodificabile) e comunque nel rispetto degli
orientamenti pedagogico-didattici della vigente legislazione.
3. Assistenza e servizi alle persone in stato di disagio sociale e/o
economico, fisico e psichico. Tale assistenza può essere di tipo
residenziale, semi-residenziale e domiciliare.
4. Promuovere e gestire servizi di carattere sociale, culturale,
formativo e ricreativo, utili alla crescita ed alla formazione del
bambino e di appoggio alla famiglia.
5. Erogare servizi ai familiari degli utenti.
L’Ente garantisce, come previsto dai lasciti
testamentari, l’accesso gratuito o con pagamento ridotto ai propri
servizi per i residenti del Comune di Breganze nei limiti delle
disponibilità di bilancio determinate dal Consiglio di Amministrazione e
derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare. I requisiti per
l’ammissione gratuita o con pagamento ridotto e le modalità di accesso
sono disciplinati da apposito regolamento.
L’Ente provvede al raggiungimento dei propri scopi istituzionali con i
corrispettivi dei servizi prestati, derivanti da contributi da altri
Enti e/o da rette di utenza, oltre che con le rendite del suo patrimonio
per la parte non destinata, ed individuata dal Consiglio di
Amministrazione, al mantenimento, incremento o riqualificazione della
consistenza patrimoniale.
L’accesso ai servizi ed alle attività assistenziali dell’Ente avviene
nel rispetto della normativa di legge e dei regolamenti vigenti.
L’Ente può stipulare con Enti pubblici e/o privati apposite convenzioni per l’attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari.
Il valore e la consistenza del patrimonio risulta
dagli inventari di cui all’art. 18 della Legge 17/07/1890 n. 6972.
Il patrimonio immobiliare, secondo le ultime stime asseverate ed
effettuate rispettivamente in data 26/11/1999 e 29/11/1999, ammonta a L.
17.080.000.000 (diciassettemiliardizerottantamilioni), mentre quello
mobiliare a L. 757.634.367
(settecentocinquantasettemilioniseicentotrentaquattromilatrecentosessanta-
settemila).
L’Ente può valorizzare il proprio patrimonio con alienazioni, acquisti o
permute di beni mobili o immobili, nonché accettare donazioni o legati
ed ogni altro contributo o elargizione.
Per gli aggiornamenti patrimoniali si rinvia agli
inventari dell’Ente.
Sono organi dell’IPAB “LA PIEVE”:
a) di governo ed indirizzo:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente.
b) di gestione:
- il Segretario – Direttore Generale.
c) di controllo contabile:
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
L’IPAB “LA PIEVE” è autonoma e viene amministrato da
un Consiglio di Amministrazione composto da cinque Consiglieri, i quali
eleggono al proprio interno il Presidente dell’Ente.
Quattro dei cinque Consiglieri vengono nominati dal Sindaco di Breganze,
previa concertazione con il Parroco pro-tempore della Parrocchia “S.
Maria Assunta”, tra i residenti del Comune stesso scelti tra i migliori
e stimati laici di riconosciuta serietà e professionalità, il quinto
consigliere è di diritto il Parroco pro tempore della Parrocchia S. M.
Assunta di Breganze o suo delegato.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5
(cinque) anni e possono essere riconfermati, senza interruzioni, per due
volte.
Dopo la scadenza e fino alla nomina del nuovo Consiglio, gli
Amministratori compiono gli atti di ordinaria amministrazione ed
eventualmente quelli straordinari purché urgenti ed indilazionabili.
I Consiglieri devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o
decesso.
Alle surrogazioni provvede il Sindaco per le nomine di competenza,
sempre previa concertazione, ed il Parroco pro tempore della Parrocchia
sopra citata in caso abbia operato tramite suo delegato, non appena si
siano verificate e comunicate le vacanze da parte del Presidente
dell'Ente.
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente provvede
ad inviare al Comune di Breganze la richiesta per gli adempimenti di cui
sopra al comma 2 dandone contestualmente comunicazione al Dirigente
della Direzione Regionale dei Servizi Sociali nonché al Comitato
Regionale di Controllo, per gli adempimenti tutori previsti dalla
normativa vigente.
La durata del mandato decorre dalla data di insediamento del Consiglio
di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi
dell’Ente, esercita tutte le attribuzioni relative alla gestione
dell’Ente che non siano di competenza del Presidente, del Segretario –
Direttore Generale o della Direttrice della Scuola Materna mediante
l’adozione di provvedimenti deliberativi.
In particolare:
a) approva i piani e i programmi dell’Ente;
b) stabilisce le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per
l’azione amministrativa e per la gestione;
c) approva lo Statuto e le sue modificazioni con la maggioranza
qualificata (4/5) dei componenti;
d) approva i regolamenti dell’Ente e le piante organiche;
e) delibera il Bilancio di previsione, le sue modificazioni ed il Conto
Consuntivo;
f) nomina il collegio dei Revisori dei Conti;
g) nomina il Tesoriere dell’Ente;
h) dispone l’istituzione di nuovi servizi e l’ampliamento di quelli
esistenti a maggioranza assoluta dei componenti;
i) delibera le tariffe per i servizi erogati dall’Ente;
l) approva le variazioni patrimoniali relative a vendite, acquisti di
immobili, eredità, legati e donazioni;
m) stabilisce l’eventuale indennità di presenza per gli amministratori;
n) nomina il Segretario – Direttore Generale.
ART. 7 - INDENNITÀ DI CARICA PER GLI AMMINISTRATORI -
Per lo svolgimento del suo mandato al Presidente del
Consiglio di Amministrazione spetta una indennità da determinarsi
secondo la normativa vigente.
Per lo svolgimento del loro mandato ai Consiglieri di Amministrazione
spetta una indennità da determinarsi secondo la normativa vigente.
Non possono essere nominati a far parte
dell’Amministrazione, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si
trovano o incorrono in una delle cause di incapacità o incompatibilità
previste dalla Legge 17/07/1890 n. 6972 o da altre leggi che
disciplinano la materia.
ART. 9 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono convocate ogni qualvolta risulti necessario, per invito del Presidente o su domanda sottoscritta da almeno 3 Consiglieri.
L’invito alle adunanze, contenente l’ordine del giorno, deve essere sottoscritto dal Presidente ed inviato al domicilio dei componenti almeno 4 giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con 24 ore di anticipo.
Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione anche i responsabili dei vari servizi qualora all’Ordine del Giorno siano previsti argomenti di interesse degli stessi. A tal fine la convocazione, unitamente all’Ordine del giorno, sarà inviata rispettivamente a ciascun responsabile. In particolare, la Direttrice della Scuola Materna “G. Fioravanzo”, in caso di impedimento può delegare in sua vece il Presidente del Consiglio della Scuola.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono
pubbliche. Il Consiglio può decidere di ammettere la presenza di
dipendenti o persone estranee quando lo ritenga opportuno per la
consultazione su determinati argomenti.
Per la validità delle adunanze è prescritta la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
Agli effetti del numero legale non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 17/07/1890 n. 6972.
Le votazioni avvengono per alzata di mano. Deve
procedersi a votazione a schede segrete quando si tratti di questioni
concernenti persone.
ART. 11 – DELIBERAZIONI E VERBALI –
Le deliberazioni devono essere motivate. Deve essere fatta menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali qualche membro abbia ritenuto di spiegare o giustificare il proprio voto.
I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario – Direttore Generale, o da altro dipendente individuato dal CdA per motivi di necessità, e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.
Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o
rifiuti di firmare ne viene fatta menzione.
ART. 12 – DIMISSIONI, DECADENZA E SCIOGLIMENTO –
Le dimissioni vanno presentate per l’accettazione al
Consiglio di Amministrazione, al quale compete pronunciarsi in merito.
Il Presidente dell'Ente ha l'obbligo di comunicare all’organo competente
le dimissioni di cui al primo comma del presente articolo entro 10
giorni da quello in cui esse sono state presentate dandone nel contempo
notizia alla Regione.
L’Amministratore dimissionario rimane comunque in carica, sino a che il
successore non abbia assunto l’ufficio.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Contestualmente il Presidente richiederà all’organo competente la sostituzione del membro decaduto.
Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto
nei casi e con le modalità previsti dalla Legge.
Il Presidente assume la rappresentanza legale
dell’Ente.
Promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione dell'Ente,
controlla l'esecuzione delle sue deliberazioni, cura i rapporti con le
altre Istituzioni e Amministrazioni pubbliche ed adotta i provvedimenti,
a lui demandati, dalle leggi , dallo Statuto e dai regolamenti.
Il Presidente, e il VicePresidente dell'Ente vengono eletti dal
Consiglio di Amministrazione al proprio interno, a scrutinio segreto, a
maggioranza assoluta dei componenti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le
sue funzioni vengono svolte dal vicepresidente.
ART. 14 – SEGRETARIO – DIRETTORE GENERALE -
Il Segretario – Direttore Generale è l’organo di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente. Come tale, e nei limiti delle proprie competenze attribuitegli da apposito regolamento, adotta gli atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione rispondendo dei risultati ottenuti.
Partecipa alle sedute del Consiglio di
Amministrazione senza diritto di voto ed espleta ogni altro adempimento
a lui attribuito da leggi o regolamenti.
ART. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Collegio dei Revisori, secondo le norme previste dalla legge.
I compiti, le modalità di funzionamento, le facoltà,
le responsabilità, le indennità ed ogni altro aspetto inerente il
Collegio dei Revisori, sono disciplinati con specifico regolamento
dell’Ente.
ART. 16 – PERSONALE, UFFICI E SERVIZI –
La nomina, la dotazione organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono disciplinati dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali ed integrativi oltre che dai regolamenti interni.
Il personale dipendente è al servizio dell’Ente, contribuisce alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi fissati dall’Amministrazione e dalla Direzione, ispira la propria azione tenendo innanzitutto presenti le necessità degli utenti, senza distinzione di condizioni personale e sociali.
La direzione educativa - didattica della Scuola Materna “Giovanni Fioravanzo” è affidata alla Direttrice della scuola materna.
I vari uffici e servizi sono organizzati secondo principi che garantiscono la qualità, l’efficienza, l’economicità, la continuità, il diritto di scelta e la partecipazione.
L’Ente, nell’organizzazione dei servizi, favorisce e
valorizza la presenza delle Associazioni di volontariato sociale,
regolarmente iscritte nel Registro Regionale. Le modalità di ammissione,
le attività ed i rapporti delle stesse con l’Amministrazione ed il
personale dell’Ente, sono disciplinati da apposito regolamento.
ART. 17 – RAPPRESENTANZA DEGLI UTENTI –
L’Ente riconosce e promuove la rappresentanza degli utenti dei singoli servizi attivati e dei loro familiari prevedendo in apposito regolamento le forme di consultazione e partecipazione negli organismi di governo e gestione dei servizi.
Lo scopo della rappresentanza degli utenti è di attivare forme di collaborazione attiva con gli organi di governo e di gestione dell’Ente, formulando suggerimenti, proposte e osservazioni dirette a migliorare i rapporti con il personale e l’organizzazione dei servizi nonché favorire la realizzazione dei programmi ed il raggiungimento dei fini istituzionali.
Le competenze del Consiglio della Scuola della
struttura “G. Fioravanzo” saranno disciplinate da apposito regolamento
nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
E’ istituito l’Albo dell’IPAB “LA PIEVE” sito presso
la sede dell’Ente, per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge
dallo statuto e dai regolamenti.
Resta fermo l’obbligo di pubblicazione degli atti all’Albo pretorio del
Comune di Breganze nei casi previsti dalla legge.
ART. 19 – VINCOLI ED ONERI TESTAMENTARI -
In conformità alle disposizioni testamentarie dei
benefattori Brogliati Giovanni, Contro Girolamo e Fioravanzo Irene,
l’Ente garantirà:
- un assegno annuo al Parroco della Parrocchia S. Maria Assunta di
Breganze per la celebrazione di n. 300 S. Messe a favore delle famiglie
Brogliati e Contro. Tale onere viene assolto col versamento di una somma
che viene ogni anno determinata con apposita deliberazione sulla base
delle tariffe vigenti stabilite dalla Curia Diocesana.
- La celebrazione ogni anno il giorno 20 novembre di una S. Messa con
relativo ufficio funebre presso la Chiesa Arcipretale di Breganze, a
suffragio dell’anima della benefattrice Irene Fioravanzo e dei defunti
della sua famiglia.
- La denominazione “Giovanni Fioravanzo” della scuola materna non può
essere modificata per espressa disposizione testamentaria.
- La direzione didattica della scuola materna “Giovanni Fioravanzo” è
affidata alle Suore Orsoline di Breganze ed in caso di impossibilità da
parte di quest’ultime, alle Suore di Santa Maria Ausiliatrice di Torino
(Salesiane).
- La sede della Scuola Materna “Giovanni Fioravanzo” deve rimanere
presso la casa di abitazione della benefattrice e sue adiacenze in
Piazza Mazzini a Breganze presso il palazzo “Fioravanzo” il quale non
può essere alienato.
- La cura e manutenzione in buono stato delle tombe dei benefattori.
Inoltre nel giorno di commemorazione annuale dei defunti si provvederà
all’ornamento delle stesse con fiori e luci a seconda della
consuetudine.
Per quanto non previsto dal presente statuto si
osservano le norme relative alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza di cui alle leggi e regolamenti statali, della Regione
Veneto nonché Regolamenti interni.
I Consigli di Amministrazione dei due Enti soggetti della fusione, svolgeranno i compiti di ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dell’art. 6.